ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “L. Cambi – D. Serrani”

Via S. di Santarosa, 2/a – 60015 Falconara M.ma (AN)

 

   COMUNICATO N. 151                    

                                                                                              Agli studenti     

Ai genitori                                                 

                                                          I.T.E. “D.Serrani”

OGGETTO: Orario personalizzato per la validità dell’anno scolastico

    Si ricorda che, secondo il DPR 122/2009 (artt. 2 e 14) e la Circolare MIUR n. 20 del 4 marzo 2011, è  previsto che  “ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato”.

    Per informare le famiglie sul numero massimo di ore di assenza consentito nelle singole classi si riporta la seguente tabella:

Classi

Ore settimanali

Monte ore annuale

Monte ore minimo

Numero massimo ore di assenza

Nuovo ordinamento classi   PRIME E SECONDE

32

1056

792

264

Nuovo ordinamento classi   TERZE-QUARTE-QUINTE

32

1056

792

264

        

Si aggiunge che il Collegio dei Docenti ha individuato i seguenti casi eccezionali, certi e documentati, che legittimano la deroga al limite massimo del numero di ore di assenza:

  • gravi motivi di salute adeguatamente documentati (assenze continuative superiori a 5 giorni documentate con certificato medico);
  • terapie c/o cure programmate (documentate con certificato medico);
  • donazioni di sangue (documentate con certificato medico);
  • partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. (documentate con certificato rilasciato dalla società sportiva);
  • partecipazione ad attività di apprendimento musicale e artistico presso Accademie e Conservatori.

    Per completezza di informazione si avverte che la circolare prevede che “è compito del Consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti e delle indicazioni della presente nota (circolare MIUR n. 20 del 4 marzo 2011), se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal Collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo”.

Falconara,  07/11/2018

                                                                                                                      LA DIRIGENTE SCOLASTICA

                                                                                                                                  Prof.ssa Stefania Signorini